Già da alcuni giorni abbiamo presentato le nostre riflessioni sulla centrale a biogas di Racale agli uffici competenti del Comune di Racale, della Provincia di Lecce e della Regione Puglia.
Le pressioni politiche, affinché il progetto venga realizzato, sono tante!
Non mi aspetto che la mia relazione possa bloccare il proseguimento di un iter burocratico semplificato che, per la tipologia di azienda e di attività, non sarebbe mai dovuto essere attivato.
Tuttavia, credo che, appena questa fase sarà ultimata con un parere di “non assoggettabilità”, potrebbe essere un’arma in più a favore dei cittadini quando la parola passerà alla Magistratura.
In questi giorni ho approfondito la normativa italiana ed europea, le sentenze dei tribunali ordinari, della cassazione e della corte europea.
Innanzitutto, si vede che la legge italiana è in linea con la direttiva europea ma è più restrittiva. Questo è permesso dagli accordi internazionali.
Cominciamo dalla definizione (D.Lgs. 152/2006 art. 183):
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
Quindi in linea di principio qualsiasi oggetto o sostanza che non sia lo scopo della produzione e viene ceduto a qualsiasi titolo è rifiuto!
Tuttavia, la tendenza interpretativa della legge è un po’ più elastica. Se ciò di cui ci si vuol disfare non aumenta la propria pericolosità (o quella dell’intero processo di riutilizzo) per l’ambiente e per le persone e rispetta i requisiti del sottoprodotto può, comunque, non essere considerato un rifiuto.
Allora questo ci porta alla definizione di sottoprodotto che viene riportata nello stesso articolo alla lettera p):
p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai
sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
- siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- soddisfino requisiti merceologici e di qualita ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualita ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- abbiano un valore economico di mercato;
Come vediamo, il requisito primo sarebbe dovuto essere “le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi”. In linea di principio potrebbe essere sottoprodotto solo ciò che viene utilizzato dallo stesso produttore. Ma, come già detto questo può essere superato a patto che si rispettino contemporaneamente tutti e 5 gli altri punti.
Veniamo al nostro caso.
Osservazioni:
- Il secondo punto, “il loro impiego sia certo”, deve essere garantito dal produttore della sansa, del siero di latte, ecc.. In questo caso, l’unico modo che ha i produttore per fornire tale garanzia è un contratto di acquisto. Contratti che non sono stati esibiti. Pertanto, fino a prova contraria, la centrale utilizzerà rifiuti. Inoltre, le sentenze della Corte Europea e le successive note della Commissione Europea, non si accontentano della certezza di riutilizzo ma affermano la necessità dell’ “immediatezza, o quantomeno non apprezzabile ritardo, del riutilizzo rispetto all’evolversi del processo produttivo che origina la sostanza/il materiale di cui trattasi;”. Mentre per gli altri componenti è possibile l’approvvigionamento continuo, la sansa e le acque di vegetazione delle olive vanno stoccata in quanto la loro produzione è stagionale. Non si può garantire l’immediatezza del riutilizzo. Comunque nessuno dei componenti rispetta i requisiti di certezza di utilizzo da parte del produttore, pertanto tutti sono rifiuti.
- La sansa per poter essere inserita nel processo di digestione anaerobica, deve essere denocciolata, questo la rende un rifiuto come già diverse sentenze di tribunali di tutti i gradi hanno già dimostrato. Alcune regioni hanno tentato di fare norme meno restrittive ma non hanno voce in capitolo in tal senso. Qualsiasi norma locale o nazionale in questo settore non può essere più permissiva di quella europea e, fin qui, la legge italiana ed europea sono identiche.
Su 5 punti almeno due non sono applicabili alla situazione della centrale. Pertanto, non vi è ombra di dubbio che l’attività della centrale è di recupero di rifiuti è come tale, il suo impatto ambientale viene determinato dalla legge 152/2006 art. 214 commi 2 e 5, i quali rimandano al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 05/02/1998. Tale decreto afferma che per la tipologia di impianto (digestione anaerobica) non è previsto l’utilizzo della sansa (codice CERT 020303) pertanto non può usufruire di semplificazioni in quanto il suo impatto ambientale è rilevante. Ma anche ammettendo che il codice rifiuto fosse stato presente il limite di rifiuti recuperabili all’anno sarebbe stato di 10.000 t. In questo caso ne sono previsti oltre 17.000 t solo di sansa.
Riferimenti:
Giovanni Palese
REAL ESTATE SALENTO – Case Vacanza
Vacanze Nel Salento – Accoglienza turistica e informazioni.